AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO (Nota 4155 del 07/02/2023)
In base a quanto previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo 62 del 2017, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, e avviene in presenza dei seguenti requisiti:
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo.
IL VOTO DI AMMISSIONE E IL PERCORSO TRIENNALE
D.M. 741/2017, art. 2 comma 4
“In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all’Esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti, inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi”.
D.lgs. 62/2017, art. 6 comma 5
“Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno”. Si suggerisce di evitare calcoli meccanici per l’attribuzione del voto di ammissione; nell’ottica della dimensione formativa della valutazione, è invece opportuno tenere conto del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, considerando una serie di elementi oltre ai voti disciplinari: il metodo di studio maturato, l’autonomia raggiunta dall’alunno, il grado di responsabilità manifestato nelle scelte, i progressi registrati relativamente alla situazione di partenza, etc.
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Per gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il
30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell’anno scolastico, salvo diversa disposizione connessa all’andamento della situazione epidemiologica
VOTAZIONE FINALE (DM 741/2017, articolo 13)
La votazione finaleè espressa in decimi ed è determinata dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio. L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio. Supera l’esame chi ottiene un voto pari o superiore a sei/decimi.
La commissione può, su proposta della sottocommissione e con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode ai candidati che hanno conseguito un voto di dieci/decimi, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale.